AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL
Scadenza il 16 febbraio 2021 per il saldo 2020 e acconto 2021
L’autoliquidazione è il procedimento tramite il quale le aziende titolari di posizioni assicurative presso l’Inail provvedono a denunciare le retribuzioni dei soggetti assicurati relative all’anno 2020, calcolare l’importo del premio dovuto a saldo per l’anno precedente (2020) e in acconto per l’anno in corso (2021) e versare, tramite il modello F24 il premio dovuto costituito dalla somma algebrica degli importi a titolo di saldo (regolazione) e acconto (rata).
Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2020 è il 1.03.2021 e quello di pagamento del premio assicurativo è il 16.02.2021, in unica soluzione o della 1ª rata. Entro il 16.02.2021 va inoltrata l’eventuale richiesta di riduzione dei salari presunti del 2021.
Rateazione del premio
Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso. Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminate come segue:
Rata |
Data scadenza |
Data pagamento |
Coefficiente interesse |
1 |
16 febbraio 2021 |
16 febbraio 2021 |
25% premio + 0 |
2 |
16 maggio 2021 |
17 maggio 2021 |
25% premio + 0,00143863 |
3 |
16 agosto 2021 |
20 agosto 2021 |
25% premio + 0,00292575 |
4 |
16 novembre 2021 |
16 novembre 2021 |
25% premio + 0,00441288 |
Basi di calcolo dei premi
Dopo aver determinato il tasso applicabile nel 2021, necessario per il calcolo della rata del premio assicurativo, l’Inail ha elaborato le basi di calcolo che contengono gli elementi necessari per il conteggio del saldo 2020 e della rata 2021. Le basi di calcolo sono riferite alle sole polizze Dipendenti ed Autonomi Artigiani, le uniche oggetto di autoliquidazione e, a differenza del tasso, non vengono più spedite ma rese disponibili nel fascicolo aziende grazie al servizio telematico dedicato.
Le basi di calcolo vengono estratte dopo l’elaborazione del tasso applicabile 2021 che è stata effettuata nel mese di novembre scorso, mentre i tassi devono essere notificati entro il 31 dicembre 2020, tramite PEC o raccomandata AR nel caso di messaggio inesitato, il D.Lgs. 151/2015 ha previsto che le basi di calcolo debbano essere rese disponibili entro fine anno.
Riduzione delle retribuzioni
Anziché utilizzare come imponibile per il 2021 l’importo delle retribuzioni 2020 e, in previsione di una riduzione dei salari conseguente alla diminuzione del numero degli occupati o ad altre cause, è possibile inoltrare apposita “comunicazione di riduzione delle retribuzioni” per rendere noto all’Inail l’importo sul quale sarà calcolato il premio.
E’ anche possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell’anno precedente se la variazione non è ancora stata recepita dall’Istituto.
Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.
Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.
Riduzione per IMPRESE ARTIGIANE
La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2020 nella misura del 6,81%. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 3 marzo 2020.
Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2020 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2021 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 1° marzo 2021.
Riduzione per SOSTEGNO ALLA MATERNITA’ E PATERNITA’
Sono previsti incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo. La misura è prevista per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo.
La riduzione che si applica è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore in congedo e si applica sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.
Riduzione per COOPERATIVE AGRICOLE
Un’altra riduzione del premio prevista è quella per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per cui compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.
Riduzione per ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI
Sono previsti incentivi per le assunzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge numero 92 del 28 giugno 2012, che vedono un dimezzamento del premio per i dodici mesi successivi all’assunzione.
I soggetti interessati, i quali devono essere stati assunti con contratto di lavoro dipendente successivamente al 1° gennaio 2013, devono avere un’età inferiore ai 50 anni ed essere disoccupati da più di un anno.
Qualora il contratto venga successivamente trasformato in uno a tempo indeterminato, l’incentivo vale anche per i sei mesi successivi. Riduzioni queste, per il periodo di diciotto mesi, che riguardano anche le assunzioni di donne, senza vincolo di età e prive di occupazione da almeno sei mesi, residenti in regioni per cui possono essere richiesti i finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Non c’è invece vincolo legato al territorio per donne senza occupazione da più di 24 mesi. I datori di lavoro, in questo caso, avranno l’onere di indicare le somme delle retribuzioni e il codice relativo, ovvero da H a Y come indicato nella tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti che si trova all’interno dell’apposita guida Inail.
Si segnala che le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di stato.
Altre riduzioni
Vi sono ancora altre specifiche agevolazioni contributive che in sede di autoliquidazione il contribuente potrà usufruire:
· riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
· sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
· sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
· riduzione per Campione d’Italia (PAT).
06/02/2021